IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste le istanze in data 2 novembre 1958 e 11 febbraio 1960, con le
quali  la  maggioranza  qualificata  dei  contribuenti della frazione
Uccea  del  comune  di  Resia (Udine) ha chiesto l'aggregazione della
frazione medesima al comune di Lusevera;
  Viste  le  deliberazioni del consiglio comunale di Lusevera in data
25  gennaio  1959,  n.  6; del consiglio comunale di Resia in data 30
luglio  1960,  n. 24; e del consiglio provinciale di Udine in data 13
gennaio  1964,  numero  29589,  con  le  quali  detti  consessi hanno
manifestato il richiesto parere al riguardo;
  Udito il parere espresso dalla prima sezione del consiglio di Stato
nell'adunanza del 18 dicembre 1968;
  Visto  l'art.  7  del  decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834,
nonche'  gli  articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  razione Uccea e' distaccata dal comune di Resia ed aggregata al
comune  di  Lusevera,  con  la circoscrizione territoriale risultante
dalla  pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini,
annesse al presente decreto.